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Misure su efficienza energetica
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico
in edilizia”
integrato con il
Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in
edilizia”
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli
edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a
effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo
sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica
e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento
della politica energetica del settore;
g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli
utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e
cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione
e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza dell’attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di informazioni e di
dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello
sviluppo del mercato;
d) promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e
l’informazione degli utenti finali.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) “edificio” è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio
può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il
termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere
utilizzate come unità immobiliari a sé
stanti;
b) “edificio di nuova costruzione” è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o
denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) “prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un
edificio” è la quantità
annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i
vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva,
la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale
quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle
caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli
aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di
sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti
interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
d) “attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico
dell’edificio” è il documento
redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed
eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio;
e) cogenerazione è la produzione e l’utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia
termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza
energetica;
f) sistema di condizionamento d'aria è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di
trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata,
eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza
dell'aria;
g) generatore di calore o caldaia è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido
termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo
al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
i) pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una
sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;
l) valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di
un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell’allegato A.
Art. 3
(Ambito di intervento)
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi
energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi
impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con
le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti,
secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui
all’articolo 4, è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tal fine, sono previsti
diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie
utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore
a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento
risulti volumetricamente superiore al 20 percento dell’intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di
interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti
volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b).
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici ed impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lett. b) e
c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi
in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con
particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze
del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
c.bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non
preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Art. 4
(Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente
della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato
nell’allegato B e della destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione,
l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente
al settore terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l’edilizia
pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie
di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo conto
di quanto riportato nell’allegato B e della destinazione d’uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli
esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti
di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi
della tecnica;
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, acquisita
l’ intesa con la Conferenza Unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato
CNR, l’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio
nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
Art. 5
(Meccanismi di cooperazione)
1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisita l’ intesa con la Conferenza Unificata, promuove, senza nuovi o
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per
l’attuazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell’ENEA e del CNR,
finalizzati a:
a) favorire l’integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore;
b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;
c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all’interno degli edifici,
minimizzando l’impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali;
d) sviluppare un sistema per un’ applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della
normativa;
e) predisporre progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l’occupazione.
Art. 6
(Certificazione energetica degli edifici)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di
cui all’articolo 3, comma 2, lettera a, sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del
costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui
all’articolo 4, comma 1.
1bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione
del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, con riferimento al
comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1 luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
b) a decorrere dal 1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità
immobiliari;
c) a decorrere dal 1 luglio 2009 alle singole unità
immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
1ter. A decorrere dal 1 gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità
immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi
ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o
della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità
immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo
affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate
all’amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte
della medesima.
1quater. A decorrere dal 1 luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti
termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un
soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica
dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con
predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.
2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può
fondarsi, oltre sulla valutazione
dell’appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa
tipologia.
2bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica può essere predisposto
a cura dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al
comma 2 dell’allegato A.
3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di
attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1bis, 1 ter e 1 quater, detto attestato è allegato all’atto
di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione
energetica in base ai commi 1, 1bis, 1 ter e 1 quater, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad
esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.”
5. L’attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale
massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che
modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
6. L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i
valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la
prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più
significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri
quadrati, l’attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo
facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all’articolo 13 comma 2 dei decreti
emanati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 del
presente articolo e all’affissione dell’attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al
pubblico.
9. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di
concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa
con la Conferenza Unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all’articolo
4, comma 1 e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che
minimizzino gli oneri.
Art. 7
(Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva)
1. Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la
responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di
controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed
estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle
medesime operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico
conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione
alle tipologie e potenzialità
dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia
per ricevuta e presa visione.
Art. 8
(Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni)
1. La documentazione progettuale di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza Unificata.
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di
cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere
asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di
fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a
qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3 Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal Comune, anche ai fini degli
accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il Comune può richiedere la consegna della documentazione
anche in forma informatica”.
4. II Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità
di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d’opera,
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla
documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell’acquirente o del
conduttore dell’immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei
richiedenti.
Art. 9
(Funzioni delle regioni e degli enti locali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’attuazione del presente decreto.
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche
attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di
energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi
avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l’integrazione di questa attività nel sistema delle
ispezioni degli impianti all’interno degli edifici previsto all’articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n.
239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini. Tali attività, le cui
metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, sono svolte
secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
a. ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b. correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c. rispettare quanto prescritto all’articolo 7;
d. monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente
l’impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché
per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di
programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente
l’obbligo per i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, di comunicare ai comuni le principali caratteristiche del
proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all’ubicazione e
alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi
3.bis Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in accordo con gli
Enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione
energetica del parco immobiliare territoriale sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione
con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività
produttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza energetica negli usi finali;
b) l’attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente
decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali
sistemi di incentivazione locali;
f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla
realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell’attestato di
certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all’allegato L, comma 16.
3. ter Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3.bis, i Comuni possono richiedere ai
proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi
essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al
comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo
esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile
corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.
3. quater Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell’energia rendono disponibili i
dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla
migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3 ter.
3. quinquies I dati di cui ai commi 3, 3 ter e 3 quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione
esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo.”
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti
effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell’impianto termico nel suo complesso
comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su
interventi migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata
e ai Ministeri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei
trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.
5.bis Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali considerano, nelle normative e negli
strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo
particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e all’uso
di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli
edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non
penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.
Art. 10
(Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e
regionale)
1. Il Ministero dell’attività produttive, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi
con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di attuazione del
presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento
normativo.
2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle seguenti attività:
a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell’energia in edilizia e
la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei
suoi livelli prestazionali di riferimento;
b) monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento
degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
c) valutazione dell’impatto sugli utenti finali dell’attuazione della legislazione di settore in termini di
adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;
d) valutazione dell’impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare
regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l’edilizia e su quelle di
produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l’evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli
normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all’offerta di energia del settore civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell’intero processo edilizio, con particolare
attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica
nazionale per l’uso efficiente dell’energia nel settore civile.
3. I risultati delle attività di cui al precedente comma sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i
risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo
unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi
dell’articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza Unificata. Il Ministero delle
attività produttive ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio provvedono altresì al
monitoraggio della legislazione negli Stati membri dell’Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un
contesto di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla
Conferenza Unificata nell’ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.
TITOLO II
Norme transitorie
Art. 11
(Requisiti della prestazione energetica degli edifici)
1. Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica
degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è
disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e
dalle disposizioni di cui all’Allegato I.
1.bis Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici,
di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli
effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2 o da una
equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento
antecedente alla data dell’8 ottobre 2005”
1.ter Trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee guida nazionali di cui all’articolo 6 comma 9,
l’attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal
Comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma precedente.
Art. 12
(Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di
energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le
ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono
disciplinati dagli articoli 7 e 9 del presente decreto, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto
1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni, e dalle disposizioni di cui all’allegato L.
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 13
(Misure di accompagnamento)
1. Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di informazione,
educazione e formazione al risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori
delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico
scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come obiettivo:
a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai
cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza
che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che
esprimono l’impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per
immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala l’impronta ecologica;
c) l’aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la
qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare
attenzione all’efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e illuminazione;
d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle
ispezioni edili ed impiantistiche.
3. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 lettere a) e b) sono integrate nel piano
nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull’uso efficiente dell’energia realizzato dal
Ministero dell’attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ai
sensi dell’articolo 1 comma 119 lettera a) della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e
2006. Gli strumenti predisposti nell’ambito di questa attività e i risultati raggiunti sono resi disponibili alle
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 lettere c) e d) competono alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14
(Copertura finanziaria)
1. All’attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui all’articolo 13,
comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all’articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000
per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvederà mediante utilizzo delle risorse dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.
Art.15
(Sanzioni)
1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all’articolo 8 compilata senza il rispetto delle
modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o
qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 4, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all’articolo
8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non
veritieri, è punito con la sanzione
amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in
questo caso l’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e
dell’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella
calcolata secondo vigente tariffa professionale; l’autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di cui
all’articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell’attestato di qualificazione
energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui
all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di
5000 euro
5. Il proprietario o il conduttore dell’unità
immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale
terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1,
del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a
3000 euro.
6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all’articolo 7,
comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000
euro. L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera del commercio,
dell’industria, dell’artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all’immobile, l’originale della
certificazione energetica di cui all’articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
8. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 3, il contratto è
nullo. La nullità può
essere fatta valere solo dall’acquirente.
9. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 4, il contratto è
nullo. La nullità può
essere fatta valere solo dal conduttore.
Art. 16
(Abrogazioni e disposizioni finali)
1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l’articolo 4, commi 1, 2 e 4; l’articolo 28, commi 3 e 4; l’articolo 29; l’articolo 30; l’articolo 31 comma 2,
l’articolo 33, commi 1 e 2; l’articolo 34, comma 3.
1bis. Il comma 2, dell’articolo 26, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:
“ Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed
all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di
certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni
condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.”
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il
presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui all’articolo 4. Di tale decreto
sono abrogate le seguenti norme:
a) l’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l’articolo 7, comma 7; l’articolo 8; l’articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16,
18, 19, 20.”
3. E’ abrogato l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria commercio e artigianato 6 agosto 1994, recante
recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412,
recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica
del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro
delle attività produttive di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e
trasporti, sentita la Conferenza Unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso
ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 17
(Clausola di cedevolezza)
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, comma 5, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 16, comma 3 della legge 4 febbraio 2005 n. 11 per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva
delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie
di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome
sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATI:
ALLEGATO A
(Articolo 2)
ULTERIORI DEFINIZIONI
1. accertamento è l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente
documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino
le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio,
nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio,
o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti
valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati
tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all’articolo 8
comma 2, l’ attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell’interessato al
fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l’attestato comprende
anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di
appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in
vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.
L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo
non costituisce attestato di certificazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente decreto, nonché,
nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo.”
3. certificazione energetica dell’edificio il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all’articolo
4, comma 1, lettera c) per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per
il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio;
4. climatizzazione invernale o estiva è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti
mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della
umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
5. conduzione è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’esercizio e manutenzione
dell’impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il
governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l’impianto, al
fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al
garantire le condizioni di comfort.
6. controlli sugli edifici o sugli impianti sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul
mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l’eventuale necessità di
operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
7. diagnosi energetica procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo
costi - benefici e riferire in merito ai risultati.
8. edificio adibito ad uso pubblico è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività
istituzionale di enti pubblici;
9. edificio di proprietà pubblica è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali,
nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia
ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
10. esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di operazioni, che comporta
l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, controllo,
manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento
dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
11. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia
primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la
temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.
12. fonti energetiche rinnovabili sono quelle definite all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387.
13. gradi giorno di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche
locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad
una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.
14. impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli
ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi
negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante,
scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la
somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è
maggiore o uguale a 15 kW.
15. impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova
costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico.
16. indice di prestazione energetica EP parziale esprime il consumo di energia primaria parziale riferito ad
un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla
climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito
all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m3anno.
17. indice di prestazione energetica EP esprime il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di
superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m3anno.
18. involucro edilizio è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio.
19. ispezioni su edifici ed impianti sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da
esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli
impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
20. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed
attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di
materiali di consumo d'uso corrente.
21. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il
funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il
ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.
22. massa superficiale è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti
esclusi gli intonaci, l’unità di misura utilizzata è il kg/m2.
23. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un
edificio e dei relativi impianti tecnici.
24. parete fittizia è la parete schematizzata in figura.
25. ponte termico è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli
innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).
26. ponte termico corretto è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in
corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete
corrente.
27. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita
della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è
il kW.
28. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.
29. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto
termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso
di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal
presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.
Parete corrente
Parete fittizia
Parete corrente
30. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il
rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.
31. rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia
termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa
l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui
all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione
dell’energia elettrica in energia primaria si considera l’equivalenza: 9MJ = 1kWhe .
32. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l’energia termica utile generata ed
immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia
elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in
energia primaria si considera l’equivalenza: 9MJ = 1kWhe .
33. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la
potenza termica del focolare.
34. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale
sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria
anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di
un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
35. schermature solari esterne sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente
permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta
alle sollecitazioni solari.
36. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un
altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad
erogare energia termica alle medesime utenze.
37. superficie utile è la superficie netta calpestabile di un edificio.
38. terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è la persona fisica o
giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea
capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità
dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi
energetici ed alla salvaguardia ambientale.
39. trasmittanza termica flusso di calore che passa attraverso una parete per m2 di superficie della parete e
per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale
contiguo.
ALLEGATO B
(Articolo 4)
METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1) Le metodologie di calcolo e di espressione, attraverso uno o più descrittori, della prestazione energetica
degli edifici sono definite dai decreti di cui all’articolo 4 comma 1, tenendo conto di:
a) clima esterno e interno;
b) caratteristiche termiche dell’edificio;
c) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
d) impianto di condizionamento dell’aria e di ventilazione;
e) impianto di illuminazione;
f) posizione ed orientamento degli edifici;
g) sistemi solari passivi e protezione solare;
h) ventilazione naturale;
i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e
condizionamento a distanza.
RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10,
ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL
CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
Lo schema di relazione tecnica proposto nel seguito contiene le informazioni minime necessarie per
accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di
relazione tecnica si riferisce all’applicazione integrale del decreto legislativo. Nel caso di applicazione
parziale e/o limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni le informazione e
i documenti relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 devono essere predisposti in modo congruente con il
livello di applicazione.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Comune di Provincia
Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere)
Sito in (specificare l'ubicazione o, in alternativa indicare che è da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi del
censimento al Nuovo Catasto Territoriale).
Concessione edilizia n. del
Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ; per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le
diverse categorie)
Numero delle unità abitative
Committente(i)
Progettista(i) degli impianti termici e dell’isolamento termico dell'edificio
Direttore(i) degli impianti termici e dell’isolamento termico dell'edificio
[ ] L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini
dell'articolo 5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia) e dell’allegato I, comma 14 del decreto legislativo
2. FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)
Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:
[ ] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali
[ ] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare
[ ] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento
degli apporti solari
3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'
Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93) GG
Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti) °C
4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE
RELATIVE STRUTTURE
Volume delle parti di edificio abitabili o agibili al lordo delle strutture che li delimitano (V) m³
Superficie esterna che delimita il volume (S) m²
Rapporto S/V 1/m
Superficie utile dell’edificio m²
Valore di progetto della temperatura interna °C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna %
5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI
5.1 Impianti termici
a) Descrizione impianto
Tipologia
Sistemi di generazione
Sistemi di termoregolazione
Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica
Sistemi di distribuzione del vettore termico
Sistemi di ventilazione forzata: tipologie
Sistemi di accumulo termico: tipologie
Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria
Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o uguale a 350 kW
gradi francesi
b) Specifiche dei generatori di energia
Fluido termovettore
Valore nominale della potenza termica utile kW
Rendimento termico utile (o di combustione per generatori ad aria calda) al 100% Pn
Valore di progetto %
Valore minimo prescritto dal regolamento % ( se necessario)
Rendimento termico utile al 30% Pn
Valore di progetto %
Valore minimo prescritto dal regolamento % ( se necessario)
Combustibile utilizzato
Nel caso di generatori che utilizzino più di un combustibile indicare il tipo e le percentuali di utilizzo dei singoli combustibili
Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse
dai generatori di calore convenzionali, quali ad esempio: macchine frigorifere, pompe di calore, gruppi di cogenerazione di
energia termica ed elettrica, le prestazioni delle macchine diverse dai generatori di calore sono fornite indicando le
caratteristiche normalmente utilizzate per le specifiche apparecchiature, applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.
Descrizione sintetica delle funzioni
Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)
Centralina climatica
Descrizione sintetica delle funzioni
Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore
Organi di attuazione
Descrizione sintetica delle funzioni
Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari
Numero di apparecchi
Descrizione sintetica delle funzioni
Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone, ciascuna avente
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi
Numero di apparecchi
Descrizione sintetica dei dispositivi
d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari (solo per impianti
centralizzati)
Numero di apparecchi
Descrizione sintetica del dispositivo
e) Terminali di erogazione dell'energia termica
Numero di apparecchi (quando applicabile)
Tipo
Potenza termica nominale (quando applicabile)
f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
Descrizione e caratteristiche principali
(indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento)
g) Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento)
h) Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione
(tipologia, conduttività termica, spessore)
i) Specifiche della/e pompa/e di circolazione
(portata, prevalenza, velocità, pressione, assorbimenti elettrici)
j) Impianti solari termici
Descrizione e caratteristiche tecniche
k) Schemi funzionali degli impianti termici
5.2 Impianti fotovoltaici
Descrizione e caratteristiche tecniche e schemi funzionali
5.3 Altri impianti
Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante importanza funzionali
6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI
a) Involucro edilizio e ricambi d’aria
Caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale dei componenti opachi dell'involucro edilizio
Confronto con i valori limite riportati all’allegato C del decreto legislativo
Vedi allegati alla presente relazione
Caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio
Confronto con i valori limite riportati all’allegato C del decreto legislativo
Classe di permeabilità all’aria dei serramenti esterni
Vedi allegati alla presente relazione
Valutazione dell’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate
Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli)
Trasmittanza termica (U) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti (distinguendo pareti verticali e
solai)
Confronto con il valore limite riportato al comma 10 dell’allegato I al decreto legislativo
Verifica termoigrometrica
Vedi allegati alla presente relazione
Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) - specificare per le diverse zone
Portata d'aria di ricambio (G) solo nei casi di ventilazione meccanica controllata m³/h
Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto) m³/h
Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto)
b) Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto
Rendimento di produzione (%)
Rendimento di regolazione (%)
Rendimento di distribuzione (%)
Rendimento di emissione (%)
Rendimento globale
c) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria)
Valore di progetto kWh/m2 .anno /kWh/m3 .anno
Confronto con il valore limite riportato all’allegato C del decreto legislativo kWh/m2 .anno /kWh/m3 .anno
Fabbisogno di combustibile kg o Nm3 Fabbisogno di energia
elettrica da rete kWhe
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale kWhe
d) Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale
Valore di progetto ( trasformazione del corrispondente dato calcolato al punto c) ) kJ/m³GG
e) Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria
Fabbisogno combustibile
Fabbisogno di energia elettrica da rete kWhe
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale kWhe
f) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria
percentuale di copertura del fabbisogno annuo
g) Impianti fotovoltaici
percentuale di copertura del fabbisogno annuo
7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA
NORMATIVA VIGENTE
Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi in questa sezione vanno
adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.
8. VALUTAZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
Indicare le tecnologie che, in sede di progetto, sono state valutate ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico
mediante ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate
9. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (elenco indicativo)
N. piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali.
N. prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare (completi di documentazione
relativa alla marcatura CE).
N. elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo
sfruttamento degli apporti solari.
N. schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del paragrafo 'Dati relativi agli impianti '.
N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e massa efficace dei componenti opachi
dell'involucro edilizio.
N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e loro permeabilità
all’aria.
Altri eventuali allegati