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  Il "Conto Energia" incentiva la tua produzione
Il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, denominato “Conto Energia 2007”, incentiva la produzione di energia fotovoltaica. A differenza del passato, in cui l’incentivazione all’utilizzo delle fonti rinnovabili avveniva mediante assegnazioni di somme a fondo perduto, il meccanismo del "Conto Energia" è assimilabile a un finanziamento in conto esercizio. Il principio che regge il “Conto Energia”, infatti, consiste nell'incentivazione della produzione di energia elettrica pulita.
Il soggetto, pubblico o privato, proprietario dell'impianto fotovoltaico percepisce somme di danaro in modo continuativo, con cadenza bimestrale, per i primi 20 anni di vita dell'impianto. Condizione indispensabile all'ottenimento delle tariffe incentivanti è che l'impianto sia connesso alla rete (grid-connected).

Tra i vantaggi del “Conto Energia”, segnaliamo:

gli incentivi in conto energia sono a disposizione di tutti, sia le persone fisiche che giuridiche (comuni, enti locali, aziende, etc.);
l’energia incentivata potrà comunque essere venduta o scambiata;
gli incentivi non sono soggetti a tassazione (per impianti fino a 20 Kwp).

Il Conto Energia anche in Italia - DM 19.02.2007

Grazie a questo sistema di incentivazione, produrre energia elettrica con impianti fotovoltaici rappresenta un interessantissimo investimento, proprio come avviene ormai da anni in altri paesi d'Europa, Germania e Spagna in testa.

Il Conto Energia è un meccanismo di incentivazione che mira a sostenere lo sviluppo e la diffusione dell’energia solare fotovoltaica in Italia. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (solare in primis) è tra le priorità di tutti i governi nazionali, in relazione all’emergenza clima e all’esaurimento progressivo delle fonti fossili (petrolio, gas, carbone, ecc.). Il Governo italiano con il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 ha rilanciato il mercato fotovoltaico che ha registrato in questi mesi un vero e proprio boom. 

Perché incentivare il fotovoltaico

L’energia elettrica prodotta dal sole mediante pannelli solari fotovoltaici è una fonte energetica pulita e rinnovabile, e viene per questa ragione incentivato economicamente dallo stato. Gli incentivi hanno l’obiettivo di sostenerne la diffusione di questa tecnologia nelle fasi iniziali per poter raggiungere adeguate economie di scala a livello produttivo e livelli di costo più accessibili per il cliente finale. 

La differenza tra vecchio e nuovo Conto Energia

Il “vecchio Conto Energia” è stato avviato con Decreto del 28.07.2005 e ha introdotto un’innovazione fondamentale: passare dai contributi a fondo perduto versati in un’unica soluzione (Programma nazionale 10.000 Tetti Fotovoltaici), ad un contributo graduale nel tempo e commisurato all’effettiva produzione di energia elettrica fotovoltaica da parte dell’impianto solare. Il meccanismo introdotto ha mostrato tuttavia da subito alcuni limiti: difficoltà nell’accesso alle tariffe tramite domande e graduatorie, tetti di incentivazione insufficienti, procedure burocratiche complesse. Pur registrando dei primi risultati, questi fattori hanno rappresentato un forte ostacolo allo sviluppo del fotovoltaico nella prima fase (2005 – 2006). 

Il “nuovo Conto Energia” è un meccanismo totalmente nuovo introdotto dal DM 19.02.2007 e rappresenta una svolta storica per lo sviluppo del settore del solare in Italia. Il Decreto ha introdotto semplificazioni e migliorie che hanno permesso un vero rilancio del settore che sta registrando finalmente numeri importanti. 

Scambio sul posto: cosa cambia dal 1° gennaio 2009

Il nuovo scambio sul posto si applicherà a partire dal 1° gennaio 2009 e andrà a sostituire il preesistente meccanismo regolato dalla delibera dell’Autorità per l’Energia e il Gas n. 28/06 in vigore dal febbraio 2006. Questa modifica è stata introdotta anche in vista dell'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti fotovoltaici fino a 200 kWp.

◦Ruolo de GSE
Principale novità riguarda il ruolo del GSE (Gestore Servizi Elettrici) che, in base alla nuova delibera dell’Autorità per l’Energia e il Gas (n. 74/2008), dal 1° gennaio 2009 diventa l’unico soggetto intermediario a livello nazionale per la regolazione dell’energia elettrica ammessa allo scambio sul posto.

Per gli utenti e i gestori di un impianto fotovoltaico, il nuovo sistema prevede la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Secondo la delibera AEEG 74/08 l'attuale regime, regolato dai gestori di rete, avrà termine il 31 dicembre 2008, ma sarà possibile passare a quello nuovo entro il 30/6/2009.

◦Il criterio di calcolo della compensazione e il credito
Il criterio per il calcolo della compensazione tiene conto:

1) sia della valorizzazione dell’energia immessa nei limiti del valore dell’energia elettrica complessivamente prelevata (al netto delle tasse e degli oneri per l’accesso alla rete);

2) sia degli oneri per l’accesso alla rete, nei limiti della quantità di energia elettrica scambiata.

Infatti nel caso delle fonti rinnovabili, vengono restituite le componenti variabili, espresse in c€/kWh, relative alla tariffa di trasmissione, alla tariffa di distribuzione, agli oneri generali (componenti Ae UC) e al dispacciamento.

Nel caso in cui la valorizzazione dell’energia immessa sia superiore a quella dell’energia prelevata, tale maggiore valorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili viene riportata a credito negli anni solari successivi (decade quindi il precedente limite di tre anni).

Nel caso del fotovoltaico, ad esempio, con il nuovo regime di scambio sul posto in caso di saldo positivo per l’utente si accumula un credito in euro valido per sempre. Nel precedente regime il credito era in kWh e poteva essere utilizzato solo nell’arco di 3 anni.

Il contributo in conto scambio “di acconto” viene erogato dal GSE trimestralmente (calcolato sulla base dei dati di misura dell’energia elettrica in immissione e prelievo risultanti ai gestori di rete e sulla base dell’onere in prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento), e una volta l’anno a conguaglio.

La fase di transizione dal VECCHIO al NUOVO SCAMBIO SUL POSTO
Va precisato che il saldo maturato al 31 dicembre 2008 non viene perduto.

I gestori di rete hanno l’obbligo di comunicare il valore del saldo al GSE entro il 31 marzo 2009 e il GSE provvederà a valorizzarlo attribuendo un controvalore unitario pari alla media aritmetica nazionale dei valori dei prezzi zonali orari.

Il valore così ottenuto viene considerato dal GSE per il calcolo del contributo in conto scambio. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili verrà utilizzato per calcolare il credito per gli anni solari successivi.

Cosa cambia ai fini dell’incentivo fotovoltaico

Nuovo Conto Energia - Nel caso di incentivo erogato ai sensi del DM 19 febbraio 2007 non cambia nulla: l’incentivo continua ad essere erogato sul totale dell’energia elettrica prodotta.

Vecchio Conto Energia - Nel caso di incentivo erogato ai sensi del DM 28 luglio 2005 e del DM 6 febbraio 2006 l’incentivo continua ad essere erogato sull’energia elettrica prodotta e consumata nell’ambito dello scambio sul posto. Quindi, solo per tale finalità, si continua a calcolare il saldo. L’unica differenza rispetto al passato è che il saldo positivo (derivante da una produzione maggiore dei propri consumi) non si annulla più dopo 3 anni.

Tutti i soggetti attualmente in regime di scambio sul posto che intendano proseguire con lo stesso regime anche nel 2009, dovranno stipulare, entro il 31 marzo 2009, un'apposita convenzione con il GSE utilizzando il portale applicativo disponibile a partire dal 20 novembre 2008.

Il GSE ha predisposto una ricca sessione informativa con dei mini video guida per rendere più agevole l’iscrizione al nuovo portale.

Disposizioni transitorie in materia di scambio sul posto di energia elettrica
Delibera ARG/elt 184/08 del 17 dicembre 2008

L’Autorità ha deliberato che:


1.i Gestori contraenti di cui alla deliberazione n. 28/06 entro il 31 marzo 2009 effettuano i conguagli derivanti dall’applicazione della medesima deliberazione fino al 31 dicembre 2008, a tal fine il termine di cui al comma 6.9 della medesima deliberazione è prorogato al 10 marzo 2009 e si applica anche per i clienti in maggior tutela. Tali conguagli devono essere effettuati entro e non oltre il 31 marzo 2009, salvo rettifiche correlate alle partite di conguaglio di cui al TILP, dando separata evidenza contabile nei documenti di fatturazione; 

2.il GSE, entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto eroga un contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell’impianto. Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione n. 74/08. Per le istanze di scambio sul posto presentate entro il 31 dicembre 2008, detta erogazione è effettuata entro il 30 aprile 2009;

3.nell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08, all’articolo 4, comma 4.2, lettera c) si specifica che prevede che il valore dell’energia elettrica immessa possa compensare il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata ad eccezione dell’Iva nel caso in cui l’utente dello scambio sia un cliente dotato di partita Iva.


Stea rinnova l'energia: foto di alcuni impianti fotovoltaici realizzati





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